PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, sull'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 2.

      1. È istituita la carta d'identità professionale del giornalista, della quale i titolari si possono avvalere per beneficiare delle disposizioni adottate in favore dei rappresentanti della stampa dalle autorità amministrative e per qualsiasi altra facilitazione prevista per chi svolga attività di giornalista professionista.

Art. 3.

      1. Per ottenere la carta di identità professionale di cui all'articolo 2 è necessario essere giornalista professionista. Ai fini della presente legge, è giornalista professionista chi ha come occupazione principale, regolare e retribuita l'esercizio della professione di giornalista in una pubblicazione quotidiana o periodica, in una emittente radiofonica o televisiva o in una agenzia di stampa, anche quando le stesse abbiano diffusione prevalentemente o esclusivamente telematica.
      2. Sono inoltre considerati giornalisti professionisti, ai sensi e per gli effetti del comma 1, e possono richiedere la carta d'identità professionale:

          a) i giornalisti liberi che, senza essere al servizio di una data pubblicazione, emittente o agenzia, esercitino il giornalismo come occupazione principale e regolare,

 

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ricavandone le principali risorse necessarie alla loro esistenza;

          b) i fotoreporter, cineoperatori e reporter-cameramen, che operino come giornalisti professionisti secondo i criteri di cui alla lettera a) del presente comma e di cui al comma 1;

          c) i giornalisti italiani residenti all'estero corrispondenti regolari di pubblicazioni, emittenti o agenzie italiane;

          d) i giornalisti stranieri o apolidi domiciliati in Italia che abbiano una occupazione giornalistica regolare.

Art. 4.

      1. La carta d'identità professionale di cui all'articolo 2 è rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a chi possa documentare di essere da almeno un anno nelle condizioni previste all'articolo 3.
      2. Presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è istituito il registro dei giornalisti, ai fini del deposito della comunicazione necessaria all'ottenimento della carta d'identità professionale, che è rilasciata entro un mese dalla data di presentazione della richiesta. Qualora la documentazione sia insufficiente, l'Autorità, con decisione motivata, respinge la richiesta. La richiesta può essere rinnovata decorsi tre mesi da ogni reiezione.

Art. 5.

      1. La carta di identità professionale è rinnovata ogni tre anni e resta valida fino a quando non cessano le condizioni previste all'articolo 3. Entro sei mesi dalla cessazione di tali condizioni, il titolare è tenuto a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni. All'atto della cessazione delle medesime condizioni, il titolare della carta decade da ogni beneficio connesso al suo possesso.